Decreto
Legislativo 16 aprile 1994, n.297. Testo unico delle disposizioni legislative
in materia di istruzione.
PARTE
I -NORME GENERALI.
TITOLO I - ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA E ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI E DEI
GENITORI
CAPO I - Organi collegiali a livello di circolo e di istituto e assemblee degli studenti e dei genitori
Sezione I - Organi collegiali a livello di circolo e di istituto
Art. 5 - Consiglio di intersezione, di interclasse e di classe
Art. 6 - Consiglio di intersezione, di interclasse e di classe nelle scuole con particolari finalit·
Art. 8 - Consiglio di circolo o di istituto e giunta esecutiva
Art. 9 - Consiglio di circolo o di istituto nelle scuole con particolari finalit·
Art. 10 - Attribuzioni del consiglio di circolo o di istituto e della giunta esecutiva
Art. 11 - Comitato per la valutazione del servizio dei docenti
Sezione II - Assemblee degli studenti e dei genitori
Art. 12 - Diritto di assemblea
Art. 13 - Assemblee studentesche
Art. 14 - Funzionamento delle assemblee studentesche
Art. 15 - Assemblee dei genitori
CAPO II - Organi collegiali a livello distrettuale
Art. 16 - Istituzione e fini del distretto scolastico
Art. 17 - Determinazione dei distretti
Art. 18 - Organi del distretto
Art. 19 - Funzioni del consiglio scolastico distrettuale
CAPO III - Organi collegiali a livello provinciale
Art. 20 - Consiglio scolastico provinciale
Art. 21 - Organi del consiglio scolastico provinciale
Art. 22 - Funzioni del consiglio scolastico provinciale
CAPO IV - Organi collegiali a livello nazionale
Art. 23 - Consiglio nazionale della pubblica istruzione
Art. 24 - Organi del Consiglio nazionale della pubblica istruzione
Art. 25 - Funzioni del Consiglio nazionale della pubblica Istruzione
CAPO V - Autonomia amministrativa e vigilanza
Art. 26 - Circoli didattici ed istituti scolastici
Art. 27 - Autonomia amministrativa
CAPO VI - Norme comuni
Art. 29 - Istituzioni con personalit· giuridica
Art. 30 - Categorie di eleggibili nei singoli organi collegiali
Art. 32 - Liste dei candidati del personale docente
Art. 33 - Svolgimento delle elezioni
Art. 34 - Nomina dei membri e costituzione degli organi collegiali
Art. 35 - Surroga dei membri cessati
Art. 36 - Elezione e partecipazione dei genitori nelle scuole con particolari finalit·
Art. 37 - Costituzione degli organi e validit· delle deliberazioni
Art. 41 - Rimborso spese ai componenti degli organi collegiali
Art. 43 - Pubblicit· degli atti
CAPO VII - Organi collegiali della scuola materna
Art. 45 - Comitato per la valutazione del servizio dei docenti di scuola materna
Art. 46 - Collegio dei docenti di scuola materna
Art. 47 - Norma transitoria sugli organi collegiali della scuola materna
CAPO VIII - Norme particolari
Art. 48 - Tutela delle minoranze nelle province di Trieste e di Gorizia
Art. 49 - Disposizioni particolari per le province di Trento e Bolzano
CAPO I - Organi collegiali a livello di circolo e di istituto e assemblee degli studenti e dei genitori
Sezione I - Organi collegiali a livello di circolo e di istituto
Art. 5 - Consiglio di intersezione, di interclasse e di classe torna in alto
1.
Il consiglio di intersezione nella scuola materna, il consiglio di interclasse
nelle scuole elementari e il consiglio di classe negli istituti di istruzione
secondaria sono rispettivamente composti dai docenti delle sezioni dello
stesso plesso nella scuola materna, dai docenti dei gruppi di classi parallele
o dello stesso ciclo o dello stesso plesso nella scuola elementare e dai
docenti di ogni singola classe nella scuola secondaria. Fanno parte del
consiglio di intersezione, di interclasse e del consiglio di classe anche
i docenti di sostegno che ai sensi dell'articolo 315 comma 5, sono contitolari
delle classi interessate.
2. Fanno parte, altresú, del consiglio di intersezione, di interclasse o
di classe:
a) nella scuola materna e nella scuola elementare, per ciascuna delle sezioni
o delle classi interessate un rappresentante eletto dai genitori degli alunni
iscritti;
b) nella scuola media, quattro rappresentanti eletti dai genitori degli
alunni iscritti alla classe;
c) nella scuola secondaria superiore, due rappresentanti eletti dai genitori
degli alunni iscritti alla classe, nonchª due rappresentanti degli studenti,
eletti dagli studenti della classe;
d) nei corsi serali per lavoratori studenti, tre rappresentanti degli studenti
della classe, eletti dagli studenti della classe.
3. Nella scuola dell'obbligo alle riunioni del consiglio di classe e di
interclasse puû partecipare, qualora non faccia gi· parte del consiglio
stesso, un rappresentante dei genitori degli alunni iscritti alla classe
o alle classi interessate, figli di lavoratori stranieri residenti in Italia
che abbiano la cittadinanza di uno dei Paesi membri della comunit· europea.
4. Del consiglio di classe fanno parte a titolo consultivo anche i docenti
tecnico pratici e gli assistenti addetti alle esercitazioni di laboratorio
che coadiuvano i docenti delle corrispondenti materie tecniche e scientifiche,
negli istituti tecnici, negli istituti professionali e nei licei. Le proposte
di voto per le valutazioni periodiche e finali sono formulate dai docenti
di materie tecniche e scientifiche, sentiti i docenti tecnico-pratici o
gli assistenti coadiutori.
5. Le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal direttore
didattico o dal preside a uno dei docenti membro del consiglio stesso.
6. Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico
e dei rapporti interdisciplinari spettano al consiglio di intersezione,
di interclasse e di classe con la sola presenza dei docenti.
7. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, le competenze
relative alla valutazione periodica e finale degli alunni spettano al consiglio
di classe con la sola presenza dei docenti.
8. I consigli di intersezione, di interclasse e di classe sono presieduti
rispettivamente dal direttore didattico e dal preside oppure da un docente,
membro del consiglio, loro delegato; si riuniscono in ore non coincidenti
con l'orario delle lezioni, col compito di formulare al collegio dei docenti
proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione
e con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti,
genitori ed alunni. In particolare esercitano le competenze in materia di
programmazione, valutazione e sperimentazione previste dagli articoli 126,
145, 167, 177 e 277. Si pronunciano su ogni altro argomento attribuito dal
presente testo unico, dalle leggi e dai regolamenti alla loro competenza.
9. I provvedimenti disciplinari a carico degli alunni di cui all'articolo
19 lettera d) del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, rientrano nella competenza
dei consigli di classe di cui al presente titolo.
10. Contro le decisioni in materia disciplinare dei consigli di classe ¿
ammesso ricorso al provveditore agli studi che decide in via definitiva
sentita la sezione del consiglio scolastico provinciale avente competenza
per il grado di scuola a cui appartiene l'alunno.
11. Per i provvedimenti disciplinari di cui alle lettere e), f), g), h),
ed i) dell'articolo 19 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, spetta al
consiglio di classe formulare la proposta alla giunta esecutiva del consiglio
di istituto competente ai sensi dell'articolo 10, comma 11.
Art. 6 - Consiglio di intersezione, di interclasse e di classe nelle scuole con particolari finalit· torna in alto
1. Gli specialisti che operano in modo continuativo sul piano medico, socio-psico pedagogico e dell'orientamento partecipano a pieno titolo ai consigli di intersezione, di interclasse e di classe costituiti nelle scuole funzionanti presso gli istituti statali per non vedenti e presso gli istituti statali per sordomuti nonchª presso le altre istituzioni statali o convenzionate con il Ministero della pubblica istruzione per speciali compiti di istruzione ed educazione di minori portatori di handicap e di minori in stato di difficolt· e presso le altre scuole indicate nell'articolo 324, limitatamente alle sezioni o classi a cui ¿ diretta l'attivit· dei predetti specialisti.
Art. 7 - Collegio dei docenti torna in alto
1.
Il collegio dei docenti ¿ composto dal personale docente di ruolo e non
di ruolo in servizio nel circolo o nell'istituto, ed ¿ presieduto dal direttore
didattico o dal preside. Fanno altresú parte del collegio dei docenti i
docenti di sostegno che ai sensi del successivo articolo 315, comma 5, assumono
la contitolarit· di classi del circolo o istituto. Nelle ipotesi di piˆ
istituti o scuole di istruzione secondaria superiore di diverso ordine e
tipo aggregati, ogni istituto o scuola aggregata mantiene un proprio collegio
dei docenti per le competenze di cui al comma 2.
2. Il collegio dei docenti:
a) ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo
o dell'istituto. In particolare cura la programmazione dell'azione educativa
anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti
dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali
e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere
nel rispetto della libert· di insegnamento garantita a ciascun docente;
b) formula proposte al direttore didattico o al preside per la formazione,
la composizione delle classi e l'assegnazione ad esse dei docenti, per la
formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre
attivit· scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio
di circolo o d'istituto;
c) delibera, ai fini della valutazione degli alunni e unitamente per tutte
le classi, la suddivisione dell'anno scolastico in due o tre periodi;
d) valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per
verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati,
proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attivit·
scolastica;
e) provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di interclasse
o di classe e, nei limiti delle disponibilit· finanziarie indicate dal consiglio
di circolo o di istituto, alla scelta dei sussidi didattici;
f) adotta o promuove nell'ambito delle proprie competenze iniziative di
sperimentazione in conformit· degli articoli 276 e seguenti;
g) promuove iniziative di aggiornamento dei docenti del circolo o dell'istituto;
h) elegge, in numero di uno nelle scuole fino a 200 alunni, di due nelle
scuole fino a 500 alunni, di tre nelle scuole fino a 900 alunni, e di quattro
nelle scuole con piˆ di 900 alunni, i docenti incaricati di collaborare
col direttore didattico o col preside; uno degli eletti sostituisce il direttore
didattico o preside in caso di assenza o impedimento. Nelle scuole di cui
all'articolo 6 , le cui sezioni o classi siano tutte finalizzate all'istruzione
ed educazione di minori portatori di handicap anche nei casi in cui il numero
degli alunni del circolo o istituto sia inferiore a duecento il collegio
dei docenti elegge due docenti incaricati di collaborare col direttore didattico
o preside;
i) elegge i suoi rappresentanti nel consiglio di circolo o di istituto;
l) elegge, nel suo seno, i docenti che fanno parte del comitato per la valutazione
del servizio del personale docente;
m) programma ed attua le iniziative per il sostegno degli alunni portatori
di handicap;
n) nelle scuole dell'obbligo che accolgono alunni figli di lavoratori stranieri
residenti in Italia e di lavoratori italiani emigrati adotta le iniziative
previste dagli articoli 115 e 116;
o) esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero,
i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su
iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti gli specialisti
che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, socio-psico-pedagogici
e di orientamento;
p) esprime al direttore didattico o al preside parere in ordine alla sospensione
dal servizio e alla sospensione cautelare del personale docente quando ricorrano
ragioni di particolare urgenza ai sensi degli articoli 468 e 506;
q) esprime parere, per gli aspetti didattici, in ordine alle iniziative
dirette alla educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze
previste dall'articolo 106 del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309;
r) si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal presente testo unico,
dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.
3. Nell'adottare le proprie deliberazioni il collegio dei docenti tiene
conto delle eventuali proposte e pareri dei consigli di intersezione, di
interclasse o di classe.
4. Il collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico
e si riunisce ogni qualvolta il direttore didattico o il preside ne ravvisi
la necessit· oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia
richiesta; comunque, almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre.
5. Le riunioni del collegio hanno luogo durante l'orario di servizio in
ore non coincidenti con l'orario di lezione.
6. Le funzioni di segretario del collegio sono attribuite dal direttore
didattico o dal preside ad uno dei docenti eletto a norma del precedente
comma 2, lettera h).
Art. 8 - Consiglio di circolo o di istituto e giunta esecutiva torna in alto
1.
Il consiglio di circolo o di istituto, nelle scuole con popolazione scolastica
fino a 500 alunni, ¿ costituito da 14 componenti, di cui 6 rappresentanti
del personale docente, uno del personale amministrativo, tecnico e ausiliario,
6 dei genitori degli alunni, il direttore didattico o il preside; nelle
scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni ¿ costituito da
19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti
del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e 8 rappresentanti dei
genitori degli alunni, il direttore didattico o il preside.
2. Negli istituti di istruzione secondaria superiore i rappresentanti dei
genitori degli alunni sono ridotti, in relazione alla popolazione scolastica,
a tre e a quattro; in tal caso sono chiamati a far parte del consiglio altrettanti
rappresentanti eletti dagli studenti.
3. Gli studenti che non abbiano raggiunto la maggiore et· non hanno voto
deliberativo sulle materie di cui al primo ed al secondo comma, lettera
b), dell'articolo 10 .
4. I rappresentanti del personale docente sono eletti dal collegio dei docenti
nel proprio seno; quelli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario
dal corrispondente personale di ruolo o non di ruolo in servizio nel circolo
o nell'istituto; quelli dei genitori degli alunni sono eletti dai genitori
stessi o da chi ne fa legalmente le veci; quelli degli studenti, ove previsti,
dagli studenti dell'istituto.
5. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del consiglio di
circolo o di istituto, a titolo consultivo, gli specialisti che operano
in modo continuativo nella scuola con compiti medico, psico-pedagogici e
di orientamento.
6. Il consiglio di circolo o di istituto ¿ presieduto da uno dei membri,
eletto a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti
dei genitori degli alunni. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella
prima votazione, il presidente ¿ eletto a maggioranza relativa dei votanti.
Puû essere eletto anche un vice presidente.
7. Il consiglio di circolo o di istituto elegge nel suo seno una giunta
esecutiva, composta di un docente, di un impiegato amministrativo o tecnico
o ausiliario e di due genitori. Della giunta fanno parte di diritto il direttore
didattico o il preside, che la presiede ed ha la rappresentanza del circolo
o dell'istituto, ed il capo dei servizi di segreteria che svolge anche funzioni
di segretario della giunta stessa.
8. Negli istituti di istruzione secondaria superiore la rappresentanza dei
genitori ¿ ridotta di una unit·; in tal caso ¿ chiamato a far parte della
giunta esecutiva un rappresentante eletto dagli studenti.
9. Le riunioni del consiglio hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario
di lezione.
10. I consigli di circolo o di istituto e la giunta esecutiva durano in
carica per tre anni scolastici. Coloro che nel corso del triennio perdono
i requisiti per essere eletti in consiglio vengono sostituiti dai primi
dei non eletti nelle rispettive liste. La rappresentanza studentesca viene
rinnovata annualmente.
11. Le funzioni di segretario del consiglio di circolo o di istituto sono
affidate dal presidente ad un membro del consiglio stesso.
Art. 9 - Consiglio di circolo o di istituto nelle scuole con particolari finalit· torna in alto
1.
Ai consigli di circolo o di istituto delle scuole di cui all'articolo 6
partecipa il legale rappresentante dell'ente gestore e il legale rappresentante
della istituzione a cui sono affidati gli alunni che frequentano dette scuole.
2. Agli stessi partecipa un rappresentante degli specialisti che operano
in modo continuativo sul piano medico, socio-psico-pedagogico e dell'orientamento
nel circolo o istituto.
Art. 10 - Attribuzioni del consiglio di circolo o di istituto e della giunta esecutiva torna in alto
1.
Il consiglio di circolo o di istituto elabora e adotta gli indirizzi generali
e determina le forme di autofinanziamento.
2. Esso delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e dispone
in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento
amministrativo e didattico del circolo o dell'istituto.
3. Il consiglio di circolo o di istituto, fatte salve le competenze del
collegio dei docenti e dei consigli di intersezione, di interclasse, e di
classe, ha potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne
l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attivit· della scuola,
nei limiti delle disponibilit· di bilancio, nelle seguenti materie:
a) adozione del regolamento interno del circolo o dell'istituto che deve
fra l'altro, stabilire le modalit· per il funzionamento della biblioteca
e per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la
vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonchª
durante l'uscita dalla medesima, per la partecipazione del pubblico alle
sedute del consiglio ai sensi dell'articolo 42;
b) acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche
e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni
librarie, e acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni;
c) adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;
d) criteri generali per la programmazione educativa;
e) criteri per la programmazione e l'attuazione delle attivit· parascolastiche,
interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di
recupero e di sostegno, alle libere attivit· complementari, alle visite
guidate e ai viaggi di istruzione;
f) promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare
scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative
di collaborazione;
g) partecipazione del circolo o dell'istituto ad attivit· culturali, sportive
e ricreative di particolare interesse educativo;
h) forme e modalit· per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono
essere assunte dal circolo o dall'istituto.
4. Il consiglio di circolo o di istituto indica, altresú, i criteri generali
relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli
docenti, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attivit·
scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo
dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe; esprime parere
sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, del circolo o dell'istituto,
e stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi.
5. Esercita le funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento previste
dagli articoli 276 e seguenti.
6. Esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici
scolastici ai sensi dell'articolo 94.
7. Delibera, sentito per gli aspetti didattici il collegio dei docenti,
le iniziative dirette alla educazione della salute e alla prevenzione delle
tossicodipendenze previste dall'articolo 106 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309.
8. Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal testo unico, dalle
leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.
9. Sulle materie devolute alla sua competenza, esso invia annualmente una
relazione al provveditore agli studi e al consiglio scolastico provinciale.
10. La giunta esecutiva predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
prepara i lavori del consiglio di circolo o di istituto, fermo restando
il diritto di iniziativa del consiglio stesso, e cura l'esecuzione delle
relative delibere.
11. La giunta esecutiva ha altresú competenza per i provvedimenti disciplinari
a carico degli alunni, di cui all'ultimo comma dell'articolo 5 . Le deliberazioni
sono adottate su proposta del rispettivo consiglio di classe.
12. Contro le decisioni in materia disciplinare della giunta esecutiva ¿
ammesso ricorso al provveditore agli studi che decide in via definitiva
sentita la sezione del consiglio scolastico provinciale avente competenza
per il grado di scuola a cui appartiene l'alunno.
Art. 11 - Comitato per la valutazione del servizio dei docenti torna in alto
1.
Presso ogni circolo didattico o istituto scolastico ¿ istituito il comitato
per la valutazione del servizio dei docenti.
2. Il comitato ¿ formato, oltre che dal direttore didattico o dal preside,
che ne ¿ il presidente, da 2 o 4 docenti quali membri effettivi e da 1 o
2 docenti quali membri supplenti, a seconda che la scuola o istituto abbia
sino a 50 oppure piˆ di 50 docenti.
3. I membri del comitato sono eletti dal collegio dei docenti nel suo seno.
4. La valutazione del servizio di cui all'articolo 448 ha luogo su richiesta
dell'interessato previa relazione del direttore didattico o del preside.
5. Alla eventuale valutazione del servizio di un membro del comitato provvede
il comitato stesso, ai cui lavori, in tal caso, non partecipa l'interessato.
6. Il comitato dura in carica un anno scolastico.
7. Le funzioni di segretario del comitato sono attribuite dal presidente
ad uno dei docenti membro del comitato stesso.
8. Il comitato di valutazione del servizio esercita altresú le competenze
previste dagli articoli 440 e 501 in materia di anno di formazione del personale
docente del circolo o istituto e di riabilitazione del personale docente.
Sezione II - Assemblee degli studenti e dei genitori
Art. 12 - Diritto di assemblea torna in alto
1. Gli studenti della scuola secondaria superiore e i genitori degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo le modalit· previste dai successivi articoli.
Art. 13 - Assemblee studentesche torna in alto
1.
Le assemblee studentesche nella scuola secondaria superiore costituiscono
occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi
della scuola e della societ· in funzione della formazione culturale e civile
degli studenti.
2. Le assemblee studentesche possono essere di classe o di istituto.
3. In relazione al numero degli alunni ed alla disponibilit· dei locali
l'assemblea di istituto puû articolarsi in assemblea di classi parallele.
4. I rappresentanti degli studenti nei consigli di classe possono esprimere
un comitato studentesco di istituto.
5. Il comitato studentesco puû esprimere pareri o formulare proposte direttamente
al consiglio di istituto.
6. E' consentito lo svolgimento di una assemblea di istituto ed una di classe
al mese nel limite, la prima, delle ore di lezione di una giornata e, la
seconda, di due ore. L'assemblea di classe non puû essere tenuta sempre
lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico. Altra assemblea
mensile puû svolgersi fuori dell'orario delle lezioni, subordinatamente
alla disponibilit· dei locali. Alle assemblee di istituto svolte durante
l'orario delle lezioni, ed in numero non superiore a quattro, puû essere
richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici
e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire
nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal
consiglio d'istituto.
7. A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere
utilizzate per lo svolgimento di attivit· di ricerca, di seminario e per
lavori di gruppo.
8. Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. All'assemblea
di classe o di istituto possono assistere, oltre al preside od un suo delegato,
i docenti che lo desiderino.
Art. 14 - Funzionamento delle assemblee studentesche torna in alto
1.
L'assemblea di istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento
che viene inviato in visione al consiglio di istituto.
2. L'assemblea di istituto ¿ convocata su richiesta della maggioranza del
comitato studentesco di istituto o su richiesta del 10% degli studenti.
3. La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea devono essere
preventivamente presentati al preside.
4. Il comitato studentesco, ove costituito, ovvero il presidente eletto
dall'assemblea, garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti.
5. Il preside ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento
o in caso di constatata impossibilit· di ordinato svolgimento dell'assemblea.
Art. 15 - Assemblee dei genitori torna in alto
1.
Le assemblee dei genitori possono essere di sezione, di classe o di istituto.
2. I rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione, di interclasse
o di classe possono esprimere un comitato dei genitori del circolo o dell'istituto.
3. Qualora le assemblee si svolgano nei locali del circolo o istituto, la
data e l'orario di svolgimento di ciascuna di esse debbono essere concordate
di volta in volta con il direttore didattico o preside.
4. Nel caso previsto dal comma 3 l'assemblea di sezione o di classe ¿ convocata
su richiesta dei genitori eletti nei consigli di intersezione, di interclasse
o di classe; l'assemblea di istituto ¿ convocata su richiesta del presidente
dell'assemblea, ove sia stato eletto, o della maggioranza del comitato dei
genitori, oppure qualora la richiedano cento genitori negli istituti con
popolazione scolastica fino a 500, duecento negli istituti con popolazione
scolastica fino a 1000, trecento negli altri.
5. Il direttore didattico o il preside, sentita la giunta esecutiva del
consiglio di circolo o di istituto, autorizza la convocazione e i genitori
promotori ne danno comunicazione mediante affissione di avviso all'albo,
rendendo noto anche l'ordine del giorno. L'assemblea si svolge fuori dell'orario
delle lezioni.
6. L'assemblea dei genitori deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento
che viene inviato in visione al consiglio di circolo o di istituto.
7. In relazione al numero dei partecipanti e alla disponibilit· dei locali,
l'assemblea di istituto puû articolarsi in assemblee di classi parallele.
8. All'assemblea di sezione, di classe o di istituto possono partecipare
con diritto di parola il direttore didattico o il preside e i docenti rispettivamente
della sezione, della classe o dell'istituto.
CAPO II - Organi collegiali a livello distrettuale
Art. 16 - Istituzione e fini del distretto scolastico torna in alto
1.
Su proposta delle regioni, sentiti gli enti locali interessati e gli organi
dell'amministrazione scolastica periferica competenti, i cui pareri sono
allegati alle deliberazioni regionali, il territorio di ciascuna regione
¿ suddiviso, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, in comprensori
che assumono la denominazione di •distretti scolasticiô. I decreti dovranno
indicare le sedi dei distretti. Con la stessa procedura si provvede alle
eventuali variazioni.
2. Ai fini del precedente comma le regioni provvedono ad adeguare la delimitazione
dei distretti scolastici in modo che, di regola, essa coincida con gli ambiti
territoriali dei distretti previsti dall'articolo 3, comma 5, lettera b)
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 quali articolazioni dell'unit·
sanitaria locale.
3. Il distretto scolastico realizza la partecipazione democratica delle
comunit· locali e delle forze sociali alla vita e alla gestione della scuola
nelle forme e nei modi previsti dai successivi articoli.
4. Esso opera per il potenziamento e lo sviluppo delle istituzioni scolastiche
ed educative e delle attivit· connesse e per la loro realizzazione, con
l'obiettivo del pieno esercizio del diritto allo studio, della crescita
culturale e civile della comunit· locale e del migliore funzionamento dei
servizi scolastici.
5. Il distretto scolastico ha autonomia amministrativa ed ha la gestione
dei fondi necessari per il proprio funzionamento.
Art. 17 - Determinazione dei distretti torna in alto
1.
Nella determinazione dei distretti si tiene conto dei seguenti criteri:
a) il distretto scolastico deve corrispondere ad un ambito territoriale
subprovinciale e ad una popolazione non superiore a 100.000 abitanti. Puû
estendersi fino a 200.000 nelle zone di intensa urbanizzazione. Nessun distretto
scolastico puû avere estensione maggiore della provincia. In casi eccezionali,
di un distretto potranno far parte comuni limitrofi anche se facenti parte
di diversa provincia. Nell'ambito dei distretti scolastici dovr·, di regola,
essere assicurata la presenza di tutti gli ordini e gradi di scuola, ad
eccezione delle universit·, delle accademie di belle arti e dei conservatori
di musica;
b) nella delimitazione dell'area del distretto, si fa riferimento alle caratteristiche
sociali, economiche e culturali della zona interessata, nonchª alla distribuzione
della popolazione, delle infrastrutture, di altri organismi e servizi, con
particolare riferimento a quelli sanitari e di medicina preventiva, alle
comunicazioni e ai trasporti, tenendo conto della espansione urbanistica
e dello sviluppo demografico e scolastico;
c) si deve evitare lo smembramento del territorio comunale in distretti
diversi, a meno che non esistano i presupposti per l'istituzione nello stesso
comune di piˆ distretti.
Art. 18 - Organi del distretto torna in alto
1.
L'organo di governo del distretto scolastico ¿ il consiglio scolastico distrettuale.
2. Esso ¿ composto come segue:
a) tre rappresentanti del personale direttivo in servizio nelle scuole ed
istituti statali compresi nel distretto, eletti dal corrispondente personale
in servizio nelle medesime scuole;
b) cinque rappresentanti del personale docente di ruolo e non di ruolo in
servizio nelle scuole ed istituti statali compresi nel distretto, eletti
dal corrispondente personale in servizio nelle medesime scuole; i seggi
sono assegnati in modo tale da assicurare di regola la rappresentanza dei
diversi ordini di scuola esistenti nel distretto;
c) un rappresentante del personale direttivo e uno del personale docente
in servizio nelle scuole pareggiate, parificate, e legalmente riconosciute
comprese nel distretto, eletti dal corrispondente personale in servizio
nelle medesime scuole;
d) sette rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alle scuole
statali, pareggiate, parificate e legalmente riconosciute comprese nel distretto,
riservando almeno un posto ai genitori degli alunni delle scuole non statali;
e) tre membri non appartenenti al personale della scuola, residenti nel
distretto, designati dalle organizzazioni sindacali piˆ rappresentative
che organizzano sul piano nazionale i lavoratori dipendenti;
f) due rappresentanti dei lavoratori autonomi, residenti nel distretto,
designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul
piano nazionale;
g) tre rappresentanti, residenti nel distretto, delle forze sociali rappresentative
di interessi generali, di cui 1 designato dalla camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, tra gli imprenditori, e gli altri 2, designati
dal consiglio provinciale, che siano espressione di enti, associazioni e
istituzioni culturali, i quali per gli scopi perseguiti e i risultati ottenuti
siano ritenuti capaci di concorrere allo sviluppo e al miglioramento della
scuola;
h) sette rappresentanti eletti dagli alunni degli istituti di istruzione
secondaria superiore statali, pareggiati, parificati e legalmente riconosciuti
compresi nel distretto, riservando un posto agli alunni delle scuole non
statali, qualora esistenti;
i) tre rappresentanti dell'amministrazione provinciale, di cui uno riservato
alla minoranza, eletti, anche al di fuori del proprio seno, dal consiglio
provinciale. Quando il territorio del distretto interessa piˆ province,
i rappresentanti vengono eletti nel modo seguente: ogni consiglio provinciale
elegge tre consiglieri, di cui uno riservato alla minoranza, che congiuntamente
eleggono i rappresentanti delle province nel consiglio scolastico distrettuale,
anche al di fuori del proprio seno e garantendo la rappresentanza della
minoranza;
l) due rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario
di ruolo e non di ruolo in servizio nelle scuole statali comprese nel distretto,
eletti dal corrispondente personale in servizio nelle medesime scuole.
3. Del consiglio scolastico distrettuale fanno altresú parte 7 rappresentanti
del comune, di cui 2 riservati alla minoranza, eletti, anche fuori del proprio
seno, dal consiglio comunale del comune se esso coincide col distretto.
4. Quando il territorio del distretto si estende su piˆ comuni il numero
dei rappresentanti ¿ elevato a 11, di cui 2 riservati alla minoranza.
5. Nei casi previsti dal precedente comma i consigli comunali compresi nell'ambito
del distretto provvedono ad eleggere ciascuno 3 consiglieri, di cui 1 riservato
alla minoranza, che congiuntamente eleggono i rappresentanti comunali del
consiglio scolastico distrettuale, garantendo la rappresentanza della minoranza.
6. Se in un comune sono istituiti piˆ distretti, esso avr· sette rappresentanti
per ogni distretto, dei quali due riservati alla minoranza.
7. Qualora nell'ambito del distretto non esistano scuole pareggiate, parificate
e legalmente riconosciute i posti previsti per i rappresentanti di cui al
comma 2, lettera c) vanno ad aggiungersi a quelli di cui alle lettere a)
e b) e cade la riserva di cui alla lettera d) ultima parte.
8. Il consiglio elegge nel proprio ambito il presidente a maggioranza assoluta
dei suoi componenti; qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima
votazione, il presidente ¿ eletto a maggioranza relativa dei votanti.
9. Il consiglio puû eleggere nel proprio ambito una giunta esecutiva. Essa
¿ composta dal presidente del consiglio scolastico distrettuale, che la
presiede, e da altri sei membri eletti, con voto limitato a due nomi, dal
consiglio stesso.
10. I compiti di segreteria sono svolti da impiegati appartenenti ai ruoli
del personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle scuole ed istituti
aventi sede nel distretto.
11. Il consiglio scolastico distrettuale resta in carica per un triennio.
Esso si riunisce almeno ogni tre mesi; si riunisce, altresú, ogni qualvolta
almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta.
12. Le designazioni di cui al comma 2, lettere e), f) e g) nonchª l'elezione
dei rappresentanti dei comuni sono richieste dal provveditore agli studi
alle organizzazioni e agli enti interessati all'atto in cui vengono indette
le elezioni dei membri indicati nelle lettere a), b), c) e d) del comma
2. La richiesta deve indicare la data nella quale si svolgeranno tali elezioni.
13. Il presidente del consiglio scolastico distrettuale rappresenta il distretto,
mantiene i rapporti per i problemi di comune interesse con i comuni, la
provincia e la regione a cui appartiene il territorio del distretto, nonchª
con gli organi dell'amministrazione scolastica periferica e con le istituzioni
scolastiche ed educative operanti nel territorio distrettuale.
14. I presidenti dei consigli scolastici distrettuali di uno stesso comune
o di una stessa provincia possono riunirsi per esaminare i problemi di comune
interesse. A tali riunioni possono partecipare i competenti assessori comunali,
provinciali e regionali, nonchª i rappresentanti dell'amministrazione scolastica
periferica.
15. La giunta esecutiva prepara i lavoro del consiglio scolastico distrettuale,
fissa l'ordine del giorno e cura l'esecuzione delle delibere del consiglio
stesso.
16. Le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal presidente
ad uno dei membri del consiglio stesso.
Art. 19 - Funzioni del consiglio scolastico distrettuale torna in alto
1.
Il consiglio scolastico distrettuale, entro il mese di luglio di ogni anno,
elabora, nel quadro delle direttive generali fissate dal Ministro della
pubblica istruzione e previe opportune intese, anche attraverso una riunione
annua, alla quale possono essere invitati tre membri, compreso il presidente,
dei consigli di circolo o di istituto, con gli organi competenti delle istituzioni
scolastiche interessate, con il provveditore agli studi, con le regioni
e con gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, un programma
per l'anno scolastico successivo attinente:
a) allo svolgimento di attivit· parascolastiche, extrascolastiche e interscolastiche;
b) ai servizi di orientamento scolastico e professionale, e a quelli di
assistenza scolastica ed educativa;
c) ai servizi di medicina scolastica e di assistenza socio-psico-pedagogica;
d) ai corsi di istruzione degli adulti e alle attivit· di educazione permanente
e di istruzione ricorrente;
e) al potenziamento delle attivit· culturali e sportive destinate agli alunni;
f) ad attivit· di sperimentazione;
g) all'integrazione specialistica, al servizio socio-psico-pedagogico e
a forme particolari di sostegno per gli alunni portatori di handicap nelle
scuole di ogni ordine e grado.
2. In attuazione del predetto programma il consiglio scolastico distrettuale
ha il potere di avanzare concrete specifiche proposte agli enti e organi
competenti anche in ordine alla priorit· delle diverse iniziative.
3. Il consiglio scolastico distrettuale predispone altresú un programma
per assicurare la necessaria integrazione specialistica e i servizi di sostegno
per i fanciulli sordomuti che adempiono l'obbligo scolastico nelle scuole
speciali o nelle classi ordinarie delle pubbliche scuole elementari e medie.
4. Il consiglio scolastico distrettuale stabilisce i criteri generali per
il coordinamento dell'uso delle attrezzature della scuola da parte di altre
scuole che ne facciano richiesta per lo svolgimento di attivit· della scuola
e l'organizzazione dei servizi necessari.
5. Inoltre il consiglio scolastico distrettuale formula proposte: al provveditore
agli studi, alla regione, agli enti locali, per quanto di rispettiva competenza,
per tutto ciû che attiene all'istituzione, alla localizzazione e al potenziamento
delle istituzioni scolastiche, nonchª all'organizzazione e allo sviluppo
dei servizi e delle strutture relative, anche al fine di costituire unit·
scolastiche territorialmente e socialmente integrate e di assicurare, di
regola, la presenza nel distretto di scuole dello Stato di ogni ordine e
grado, ad eccezione delle universit·, delle accademie di belle arti e dei
conservatori di musica; al Ministro della pubblica istruzione ed al provveditore
agli studi per la migliore utilizzazione del personale della scuola, fatte
salve, le garanzie di legge per il personale stesso; al Ministro della pubblica
istruzione, per l'inserimento nei programmi scolastici di studi e ricerche
utili alla migliore conoscenza delle realt· locali.
6. Il consiglio scolastico distrettuale esprime parere ogni qualvolta ne
sia richiesto dal provveditore agli studi, dalla regione o dagli enti locali,
parere che ¿ obbligatorio quando si tratti di interventi attinenti al programma
elaborato ai sensi del comma 1 ma in esso non previsti.
7. Il consiglio scolastico distrettuale provvede ai compiti di assistenza
scolastica che siano affidati o delegati al distretto dalla regione o dagli
enti locali, avendo di mira il coordinamento e l'integrazione delle attivit·
assistenziali svolte nel distretto con i restanti servizi scolastici, al
fine della piena attuazione del diritto allo studio.
8. Il consiglio scolastico distrettuale promuove altresú iniziative di orientamento
scolastico.
9. Ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 dicembre 1978 n. 845 le regioni
si avvalgono dei consigli scolastici distrettuali per compiti di consultazione
e di programmazione in materia di orientamento e formazione professionale
e per l'attuazione delle iniziative rientranti nelle funzioni dei distretti
scolastici.
10. Il consiglio scolastico distrettuale predispone annualmente una relazione
sull'attivit· svolta e sui risultati raggiunti e la invia al provveditore
agli studi e al consiglio scolastico provinciale.
11. Il consiglio scolastico distrettuale delibera il regolamento interno,
il bilancio preventivo, il conto consuntivo nonchª in ordine all'impiego
dei mezzi finanziari.
12. Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal presente testo unico,
dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.
13. Gli studenti che non abbiano raggiunto la maggiore et· non hanno voto
deliberativo sulle materie di cui al comma 11, riguardanti il bilancio preventivo,
il conto consuntivo nonchª l'impiego dei mezzi finanziari.
CAPO III - Organi collegiali a livello provinciale
Art. 20 - Consiglio scolastico provinciale torna in alto
1.
Il consiglio scolastico provinciale comprende nell'ambito della sua competenza
le scuole materne, elementari, medie e secondarie superiori della provincia.
2. Il numero complessivo dei componenti del Consiglio scolastico provinciale
¿ determinato come segue:
a) in proporzione alla popolazione scolastica della provincia: 12, 16, 20
seggi quando il numero degli alunni iscritti alle scuole statali, pareggiate,
parificate e legalmente riconosciute indicate nel comma 1 sia rispettivamente
non superiore a 100.000 compreso fra 100.001 e 300.000, superiore a 300.000;
b) in proporzione al numero delle unit· scolastiche delle scuole di cui
alla precedente lettera a) comprese nella provincia: 12, 16, 20 seggi quando
il numero delle unit· scolastiche sia rispettivamente non superiore a 100,
compreso fra 101 e 300, superiore a 300;
c) in proporzione al numero degli appartenenti al personale direttivo e
docente delle scuole di cui alla precedente lettera a) e al personale amministrativo,
tecnico e ausiliario delle scuole medesime che siano statali: 12, 16, 20
seggi quando il suddetto personale sia rispettivamente in numero non superiore
a 10.000, compreso fra 10.001 e 30.000, superiore a 30.000;
d) 6 altri componenti.
3. Fanno parte del consiglio scolastico provinciale:
a) il provveditore agli studi;
b) i rappresentanti del personale direttivo e docente di ruolo e non di
ruolo delle scuole statali indicate nel comma 1, eletti dal corrispondente
personale in servizio nelle suddette scuole;
c) i rappresentanti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario
di ruolo e non di ruolo delle scuole statali indicate nel comma 1, eletti
dal corrispondente personale in servizio nelle suddette scuole;
d) i rappresentanti del personale degli uffici dell'amministrazione scolastica
periferica funzionanti nella provincia, eletti dal corrispondente personale
in servizio nei suddetti uffici;
e) i rappresentanti del personale direttivo e docente delle scuole pareggiate,
parificate e legalmente riconosciute indicate nel comma 1, designati dal
Ministro della pubblica istruzione;
f) i rappresentanti dei genitori degli alunni iscritti alle scuole statali
pareggiate, parificate e legalmente riconosciute comprese nella provincia,
eletti dai genitori dei suddetti alunni;
g) tre rappresentanti dei comuni della provincia, eletti dalle rappresentanze
comunali dei consigli distrettuali della provincia in cui sono indette le
elezioni: dei tre seggi disponibili, uno ¿ riservato alla minoranza;
h) l'assessore alla pubblica istruzione dell'amministrazione provinciale
o, in sua rappresentanza, un consigliere provinciale;
i) un rappresentante del consiglio regionale, esclusa la regione Trentino
Alto Adige;
l) i rappresentanti del mondo dell'economia e del lavoro di cui al comma
7.
4. La met· dei seggi ¿ riservata ai rappresentanti del personale docente
di ruolo e non di ruolo delle scuole statali indicate nel comma 1 e del
personale docente delle scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute
indicate nel comma medesimo, rispettivamente in ragione del 90 per cento
e del 10 per cento. I seggi sono ripartiti fra i docenti dei diversi ordini
di scuola proporzionalmente alla loro consistenza numerica a livello provinciale.
Le frazioni di unit· non inferiori a cinque decimi si arrotondano all'unit·
successiva.
5. Il residuo numero dei seggi, detratto il numero dei seggi riservato ai
componenti di cui alle lettere a), g), h), ed i) del comma 3, ¿ attribuito
secondo le seguenti proporzioni:
a) il 20 per cento ai rappresentanti eletti del personale direttivo delle
scuole statali in modo che sia garantita la presenza di un direttore didattico,
di un preside di scuola media e di un preside di scuola secondaria superiore;
b) il 10 per cento ai rappresentanti eletti del personale amministrativo,
tecnico e ausiliario di ruolo e non di ruolo delle scuole statali;
c) il 5 per cento ai rappresentanti eletti del personale degli uffici dell'amministrazione
scolastica periferica funzionanti nella provincia;
d) il 5 per cento ai rappresentanti del personale dirigente delle scuole
pareggiate, parificate e legalmente riconosciute comprese nella provincia;
e) il 25 per cento ai rappresentanti eletti dei genitori degli alunni iscritti
alle scuole statali, pareggiate, parificate e legalmente riconosciute, comprese
nella provincia, riservando almeno un posto ai genitori degli alunni delle
scuole non statali;
f) il 35 per cento ai rappresentanti del mondo dell'economia e del lavoro.
6. Nella determinazione del numero dei quozienti le frazioni di unit· non
inferiori a cinque decimi si arrotondano all'unit· successiva; ¿ comunque
fatta salva la riserva di almeno il 50 per cento dei seggi a favore del
personale docente.
7. I seggi di cui alla lettera f) del comma 5 sono attribuiti a persone
residenti nella provincia, in ragione del 60 per cento a rappresentanti,
non appartenenti al personale della scuola, delle organizzazioni sindacali
piˆ rappresentative che organizzano sul piano nazionale i lavoratori dipendenti,
in ragione del 20 per cento a rappresentanti dei lavoratori autonomi, designati
dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale,
e in ragione del 20 per cento a rappresentanti del mondo dell'economia,
designati dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
8. Il consiglio scolastico provinciale dura in carica tre anni scolastici.
Esso si riunisce almeno ogni tre mesi; si riunisce altresú ogni qualvolta
almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta.
9. Le elezioni dei rappresentanti delle categorie di cui alle lettere b),
c), d) e f) del comma 3 hanno luogo secondo le modalit· di cui all'articolo
31.
Art. 21 - Organi del consiglio scolastico provinciale torna in alto
1.
Il consiglio scolastico provinciale elegge il presidente, la giunta esecutiva
e i consigli di disciplina per il personale docente appartenente ai ruoli
provinciali con esclusione del personale docente appartenente ai ruoli della
scuola secondaria superiore.
2. Il presidente ¿ eletto a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio
nel suo seno; parimenti vengono eletti anche due vice presidenti. Qualora
non si raggiunga nella prima votazione la maggioranza prescritta, il presidente
e il vice presidente sono eletti a maggioranza relativa dei votanti.
3. Le funzioni di segretario del consiglio scolastico provinciale sono attribuite
dal presidente ad uno dei membri del consiglio stesso.
4. La giunta esecutiva ¿ formata da otto membri e dal provveditore agli
studi, che ne ¿ presidente; gli otto membri sono eletti nel suo seno dal
consiglio, riservando almeno il 50 per cento ai docenti.
5. Sono formati tre distinti consigli di disciplina per il personale docente
della scuola materna, della scuola elementare e della scuola media. Ciascun
consiglio ¿ formato da quattro membri effettivi e da quattro supplenti,
eletti, nell'ambito del consiglio scolastico provinciale, dalle corrispondenti
categorie ivi rappresentate come segue: uno effettivo e uno supplente in
rappresentanza del personale direttivo e tre effettivi e tre supplenti in
rappresentanza del personale docente, rispettivamente della scuola materna,
elementare, media. Ove in seno al consiglio di disciplina non sia possibile
assicurare la presenza di uno o piˆ appartenenti alle categorie del predetto
personale, i rappresentanti sono designati dal consiglio scolastico provinciale
che li sceglie tra il personale di ruolo in servizio nella provincia.
6. I consigli di disciplina sono presieduti dal provveditore agli studi.
7. Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato di qualifica
funzionale non inferiore alla sesta in servizio nell'ufficio scolastico
provinciale.
Art. 22 - Funzioni del consiglio scolastico provinciale torna in alto
1.
Il consiglio scolastico provinciale:
a) esprime pareri al provveditore agli studi e alla regione sui piani annuali
e pluriennali di sviluppo e di distribuzione territoriale delle istituzioni
scolastiche ed educative, indicandone le priorit·, tenendo conto delle proposte
dei consigli scolastici distrettuali della provincia; tali pareri sono vincolanti
per le materie demandate alla competenza del provveditore agli studi;
b) indica i criteri generali per il coordinamento a livello provinciale
dei servizi di orientamento scolastico, di medicina scolastica e di assistenza
psico-pedagogica, tenuto conto dei programmi formulati dai consigli scolastici
distrettuali;
c) approva i piani provinciali istitutivi dei corsi di istruzione ed educazione
degli adulti;
d) formula al Ministro della pubblica istruzione e alla regione proposte
per il coordinamento delle iniziative in materia di adempimento dell'obbligo
scolastico, di attuazione del diritto allo studio, nonchª di educazione
permanente;
e) accerta e indica il fabbisogno di edilizia scolastica per la formulazione
dei relativi piani di finanziamento;
f) determina i criteri generali per l'utilizzazione, al di fuori dell'orario
scolastico, dei locali e delle attrezzature delle scuole ed esprime al provveditore
agli studi parere in ordine al piano di utilizzazione degli edifici e locali
scolastici disponibili;
g) esprime al provveditore agli studi pareri obbligatori sui ritardi di
promozione, sulla decadenza e sulla dispensa dal servizio, sulla riammissione
in servizio del personale docente della scuola materna, elementare e media;
h) esprime al provveditore agli studi parere vincolante sui trasferimenti
d'ufficio del personale docente della scuola materna, elementare e media
per accertata situazione di incompatibilit· di permanenza nella scuola o
nella sede;
i) esprime al provveditore agli studi parere obbligatorio sulle proposte
di ripartizione dei fondi destinati alle spese di funzionamento dei distretti
scolastici, dei circoli didattici e degli istituti;
l) formula annualmente una relazione sull'andamento generale dell'attivit·
scolastica e dei servizi scolastici della provincia, anche sulla base delle
relazioni dei consigli scolastici distrettuali, dei consigli di circolo
e di istituto e dell'amministrazione scolastica periferica;
m) esprime parere sul piano predisposto dal provveditore agli studi al fine
di favorire la realizzazione del nuovo ordinamento della scuola elementare
e di garantire la necessaria disponibilit· di organico;
n) esercita le competenze previste dall'articolo 105 del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309 in ordine
all'organizzazione dei corsi di studio per i docenti sull'educazione sanitaria
e sui danni derivanti ai giovani dall'uso delle sostanze stupefacenti o
psicotrope, nonchª sul fenomeno criminoso nel suo insieme;
o) compila gli elenchi del personale docente per la nomina nelle commissioni
giudicatrici di concorsi come previsto dall'articolo 404, comma 4;
p) predispone programmi e forme di integrazione e sostegno a favore degli
alunni sordomuti come previsto dall'articolo 323, comma 4;
q) esprime parere al provveditore agli studi in ordine ai ricorsi proposti
contro le decisioni in materia disciplinare degli alunni, adottate dai consigli
di classe e dalla giunta esecutiva degli istituti;
r) provvede su ogni altro argomento devoluto alla sua competenza in merito
alla organizzazione e al funzionamento della scuola e ad ogni altra attivit·
ad essa connessa e si pronunzia su tutte le questioni che il provveditore
agli studi ritenga di sottoporgli;.
s) si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal presente testo unico,
dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.
2. Il consiglio scolastico provinciale funziona unitariamente per le materie
comuni a tutte le scuole e si articola, con regolamento interno, in sezioni
verticali per singole materie e orizzontali per gradi di scuola, anche agli
effetti dell'esame dei ricorsi relativi alle sanzioni disciplinari comminate
agli alunni.
3. La giunta esecutiva prepara i lavori del consiglio scolastico provinciale,
fissa l'ordine del giorno e cura l'esecuzione delle delibere del consiglio
stesso.
4. I consigli di disciplina hanno competenza in materia disciplinare relativamente
al personale docente della scuola materna, elementare e media.
5. Salvo che non sia diversamente disposto, sulle questioni attinenti allo
stato giuridico del personale docente il consiglio scolastico provinciale
delibera per sezione orizzontale relativa al settore di scuola a cui appartiene
il personale interessato con la sola presenza della componente direttiva
e docente.
CAPO IV - Organi collegiali a livello nazionale
Art. 23 - Consiglio nazionale della pubblica istruzione torna in alto
1.
Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, istituito a norma del
decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, sostituisce
le sezioni seconda e terza del consiglio superiore della pubblica istruzione,
le sezioni quarta e quinta del consiglio superiore delle antichit· e belle
arti per quanto concerne le materie scolastiche, e il consiglio di disciplina
di cui all'articolo 18 della legge 30 dicembre 1947, n. 1477.
2. Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione ¿ formato da 74 componenti,
secondo le proporzioni indicate nel comma successivo.
3. Fanno parte del Consiglio nazionale della pubblica istruzione:
a) 47 rappresentanti del personale docente di ruolo e non di ruolo delle
scuole statali di ogni ordine e grado, esclusa l'universit·, eletti dal
personale docente in servizio nelle predette scuole, cosú ripartite: 4 per
la scuola materna, 14 per la scuola elementare, 14 per la scuola media,
11 per gli istituti di istruzione secondaria superiore, 3 per le scuole
di istruzione artistica, 1 per le scuole statali italiane all'estero;
b) 3 rappresentanti del personale docente delle scuole pareggiate, parificate
e legalmente riconosciute, designati dal Ministro della pubblica istruzione;
c) 3 rappresentanti degli ispettori tecnici, eletti dal corrispondente personale
di ruolo;
d) 3 rappresentanti dei presidi, di cui uno di scuola media, 1 di istituto
di istruzione secondaria superiore e 1 di scuole di istruzione artistica,
eletti dal corrispondente personale di ruolo;
e) 2 rappresentanti dei direttori didattici, eletti dal corrispondente personale
di ruolo;
f) 1 rappresentante del personale dirigente delle scuole pareggiate, parificate
e legalmente riconosciute, designato dal Ministro della pubblica istruzione;
g) 3 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario di
ruolo e non di ruolo delle scuole statali, eletti dal personale corrispondente
in servizio nelle predette scuole;
h) 5 rappresentanti del mondo dell'economia e del lavoro, designati dal
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
i) 2 rappresentanti del personale dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione
scolastica periferica, di cui uno appartenente a qualifica funzionale non
inferiore alla settima, eletti dal personale di ruolo in servizio nei predetti
uffici;
l) 2 rappresentanti del consiglio universitario nazionale, eletti nel suo
seno;
m) 3 rappresentanti complessivi del personale docente, direttivo ed ispettivo,
rispettivamente, uno per le scuole di lingua tedesca, uno per le scuole
di lingua slovena ed uno per le scuole della Valle d'Aosta, eletti dal medesimo
personale in servizio nelle predette scuole.
4. Il Consiglio nazionale ¿ integrato da un rappresentante della Provincia
di Bolzano, ai sensi dell'articolo 9 del testo unificato dei decreti del
Presidente della Repubblica 20 giugno 1973 n. 116 e 4 dicembre 1981 n. 761
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983,
n. 89, quando ¿ chiamato ad esprimere il parere sul progetto della Provincia
di modifica dei programmi di insegnamento e di esame.
5. Non sono eleggibili nel consiglio nazionale i membri del Parlamento nazionale.
I membri del Consiglio nazionale non sono rieleggibili piˆ di una volta.
Il Consiglio nazionale si riunisce almeno una volta ogni trimestre; si riunisce
altresú ogni qualvolta almeno un terzo dei suoi membri ne faccia richiesta.
6. Il Consiglio nazionale dura in carica cinque anni.
7. Il personale di ruolo e non di ruolo delle scuole statali che sia stato
eletto nell'ufficio di presidenza e nei consigli per il contenzioso puû
chiedere di essere esonerato dal servizio per la durata del mandato.
8. Il relativo periodo ¿ valido a tutti gli effetti, come servizio di istituto
nella scuola.
9. Le elezioni dei rappresentanti delle categorie di cui alle lettere a),
c),d),e),g) ed i) del comma 3 sono effettuate con le modalit· di cui al
successivo articolo 31.
10. Per le elezioni dei rappresentanti delle scuole di cui alla lettera
m) del precedente comma 3, da effettuarsi con le modalit· di cui al successivo
articolo 31 le relative liste possono comprendere fino a tre candidati ciascuna.
Art. 24 - Organi del Consiglio nazionale della pubblica istruzione torna in alto
1.
Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione ¿ presieduto dal Ministro
della pubblica istruzione. Il Consiglio elegge nel suo seno, a maggioranza
assoluta dei suoi componenti, un vice presidente; qualora nella prima votazione
non si raggiunga la predetta maggioranza, il vice presidente ¿ eletto a
maggioranza relativa dei votanti.
2. Il Consiglio nazionale elegge altresú:
a) l'ufficio di presidenza;
b) il consiglio di disciplina per il personale ispettivo tecnico;
c) il consiglio di disciplina per il personale direttivo delle scuole ed
istituti statali di ogni ordine e grado;
d) il consiglio di disciplina per il personale docente di ruolo e non di
ruolo degli istituti di istruzione secondaria superiore statali e degli
istituti di istruzione artistica statali.
3. L'ufficio di presidenza ¿ costituito da 7 consiglieri eletti dal consiglio
nel suo seno.
4. Il consiglio di disciplina per il personale ispettivo tecnico ¿ formato
da 5 membri effettivi e da 5 supplenti, designati dal Consiglio nazionale
tra il personale ispettivo tecnico in servizio. I 3 rappresentanti del predetto
personale eletti nel consiglio nazionale sono di diritto membri effettivi
del consiglio di disciplina.
5. Il consiglio di disciplina per il personale direttivo delle scuole ed
istituti statali di ogni ordine e grado e formato da 5 rappresentanti del
personale direttivo componenti del Consiglio nazionale in qualit· di membri
effettivi e da 5 membri supplenti designati dal Consiglio nazionale tra
il personale direttivo di ruolo in servizio rispettando le proporzioni di
cui alle lettere d) ed e), del comma 3 dell'articolo 23 .
6. Il consiglio di disciplina per il personale docente di ruolo e non di
ruolo degli istituti di istruzione secondaria superiore statali e degli
istituti di istruzione artistica statali ¿ formato da 5 membri effettivi
e da 5 membri supplenti eletti dal Consiglio nazionale nel suo seno e appartenenti
al personale medesimo, assicurando in ogni caso la presenza di un rappresentante
dell'istruzione artistica in qualit· di membro effettivo ed uno in qualit·
di supplente.
7. Ciascun consiglio di disciplina elegge tra i propri membri il presidente.
8. Il presidente del consiglio di disciplina ¿ sostituito, in caso di assenza
o di impedimento, dal membro effettivo piˆ anziano di et· di ciascun consiglio.
9. Ciascun comitato a carattere orizzontale di cui al comma 3 del successivo
articolo 25 elegge, nel suo seno, un consiglio per il contenzioso, composto
di 3 membri appartenenti al personale direttivo e docente, di cui uno con
funzione di presidente.
10. Al Consiglio nazionale sono assegnati, nei limiti delle dotazioni organiche,
un funzionario della carriera dirigenziale dell'amministrazione della pubblica
istruzione con qualifica di dirigente e 5 funzionari dell'amministrazione
della pubblica istruzione con qualifica funzionale non inferiore alla settima
per le funzioni di segretario degli organi previsti nel presente capo e
per sovrintendere ai servizi di segreteria.
11. Con decreto del Ministero della pubblica istruzione sar· determinato,
nei limiti delle dotazioni organiche, il numero del personale delle altre
qualifiche necessario per il funzionamento degli uffici.
Art. 25 - Funzioni del Consiglio nazionale della pubblica Istruzione torna in alto
1.
Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione svolge le seguenti funzioni:
a) formula annualmente, sulla base delle relazioni dell'amministrazione
scolastica, una valutazione analitica dell'andamento generale dell'attivit·
scolastica e dei relativi servizi;
b) formula proposte ed esprime pareri obbligatori in ordine alla promozione
della sperimentazione e della innovazione sul piano nazionale e locale,
e ne valuta i risultati; propone al Ministro della pubblica istruzione sei
nominativi per la scelta dei tre componenti dei consigli direttivi di esperti
degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi
e del consiglio direttivo di esperti della biblioteca di documentazione
pedagogica;
c) esprime, anche di propria iniziativa, pareri su proposte o disegni di
legge e in genere in materia legislativa e normativa attinente alla pubblica
istruzione;
d) esprime pareri obbligatori: sui ritardi di promozione, sulla decadenza
e sulla dispensa dal servizio, sulla riammissione in servizio del personale
ispettivo e direttivo di ruolo delle scuole e istituti di ogni ordine e
grado e del personale docente di ruolo della scuola secondaria superiore;
sulla utilizzazione in compiti diversi del personale dichiarato inidoneo
per motivi di salute; sulla restituzione ai ruoli di provenienza del personale
direttivo nei casi di incapacit· o di persistente insufficiente rendimento
attinente alla funzione direttiva;
e) esprime parere vincolante sui trasferimenti d'ufficio del personale direttivo
e del personale docente di ruolo degli istituti di istruzione secondaria
superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, per accertata
situazione di incompatibilit· di permanenza nella scuola o nella sede;
f) esprime pareri obbligatori in ordine alle disposizioni di competenza
del Ministro della pubblica istruzione in materia di concorsi, valutazione
dei titoli e ripartizione dei posti di cui agli articoli 404, 416, 419,
422, 425, e 427 in materia di utilizzazioni di cui all'articolo 455, in
materia di trasferimenti e passaggi di cui agli articoli 463 e 471 in materia
di titoli valutabili e punteggi per il conferimento delle supplenze, al
personale docente, in materia di concorsi e conferimento delle supplenze
per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, di cui agli articoli
553 e 581;
g) esprime i pareri obbligatori previsti dagli articoli 119 e seguenti in
ordine all'ordinamento della scuola elementare;
h) esprime il parere obbligatorio previsto dall'articolo 74, in materia
di calendario scolastico;
i) esercita le ulteriori funzioni consultive previste dall'articolo 391
in ordine al riconoscimento del diploma di baccellierato internazionale;
l) esprime il parere obbligatorio sui piani e i programmi di formazione
e le modalit· di verifica finale dei corsi di riconversione professionale
del personale docente della scuola, anche ai fini del valore abilitante
degli stessi corsi, ai sensi dell'articolo 473;
m) esprime parere obbligatorio al Ministro della pubblica istruzione in
materia di titoli valutabili e relativo punteggio per gli incarichi e le
supplenze di insegnamento nei conservatori di musica, nelle accademie di
belle arti, nell'accademia nazionale di danza e nell'accademia nazionale
di arte drammatica, esclusi gli insegnamenti della regia e della recitazione,
e in materia di criteri per la formazione della commissione centrale competente
per la decisione dei ricorsi;
n) si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal presente testo unico,
dalle leggi e dai regolamenti alla sua competenza;
o) si pronuncia sulle questioni che il Ministro della pubblica istruzione
ritenga sottoporgli.
2. Nei casi di questioni generali in materia di programmazione dello sviluppo
della scuola e di contenuti culturali e didattici nonchª di riforma di struttura
di uno degli ordini scolastici, il parere ¿ obbligatorio.
3. Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione funziona attraverso
cinque comitati a carattere orizzontale relativi rispettivamente alla scuola
materna, alla scuola elementare, alla scuola media, alla scuola secondaria
superiore, agli istituti di istruzione artistica; attraverso appositi comitati
a carattere verticale per materie e problemi specifici relativi a due o
piˆ degli indicati settori; come corpo unitario per le materie di interesse
generale. Il comitato relativo agli istituti di istruzione artistica ¿ competente
anche nelle materie concernenti i licei artistici e gli istituti d'arte.
4. La composizione e il funzionamento dei comitati sono determinati con
regolamento interno. Ai comitati partecipano a pieno titolo i rappresentanti
delle scuole di lingua tedesca, di lingua slovena e della Valle d'Aosta,
quando si trattino argomenti concernenti tali scuole.
5. Il presidente del Consiglio nazionale della pubblica istruzione presiede
il Consiglio stesso, ne dispone la convocazione e puû presiedere i comitati
previsti dal comma 3.
6. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o
impedimento.
7. I consigli di disciplina sono competenti per i procedimenti disciplinari
per i quali sia prevista la irrogazione di una sanzione superiore alla censura
e che rispettivamente riguardino il personale ispettivo, direttivo delle
scuole e istituti di ogni ordine e grado e il personale docente delle scuole
secondarie superiori.
8. I consigli per il contenzioso, nell'ambito delle rispettive competenze,
esprimono parere vincolante sui ricorsi proposti al Ministro della pubblica
istruzione, ove previsti, in materia di trasferimenti e in materia disciplinare.
Esprimono altresú pareri sulle materie indicate alle lettere d) ed e) del
comma 1 del presente articolo.
CAPO V - Autonomia amministrativa e vigilanza
Art. 26 - Circoli didattici ed istituti scolastici torna in alto
1.
I circoli didattici e gli istituti di istruzione secondaria hanno autonomia
amministrativa per quanto concerne le spese di funzionamento amministrativo
e didattico, in relazione ai compiti ad essi demandati.
2. Gli istituti di istruzione tecnica e professionale e gli istituti d'arte
sono riconosciuti come enti dotati di personalit· giuridica e di autonomia
nel loro funzionamento e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero della
pubblica istruzione che si esercita secondo le norme del presente capo.
3. Agli istituti e scuole, che ne siano attualmente privi, sar· attribuita
personalit· giuridica ed autonomia organizzativa, finanziaria, didattica,
di ricerca e sviluppo, nei limiti, con la gradualit· e con le procedure
che saranno stabiliti con i decreti legislativi da emanarsi ai sensi dell'articolo
4, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per l'attuazione dell'autonomia
scolastica e per il riassetto degli organi collegiali della scuola. Con
le stesse modalit·, le forme di autonomia saranno ridefinite anche per gli
istituti gi· dotati di personalit· giuridica.
4. In attesa che siano determinate le modalit· di cui al comma 3 si applicano
le disposizioni recate dagli articoli seguenti.
Art. 27 - Autonomia amministrativa torna in alto
1.
I consigli di circolo e di istituto e i consigli scolastici distrettuali
gestiscono i fondi loro assegnati per il funzionamento amministrativo e
didattico sulla base di un bilancio preventivo.
2. L'esercizio finanziario ha durata annuale e coincide con l'anno solare.
Il consiglio di circolo o di istituto e il consiglio scolastico distrettuale
rendono il conto consuntivo annuale.
3. I contributi per le spese di funzionamento amministrativo e didattico
a favore delle istituzioni di cui al comma 1 sono erogati, tenuto conto
della popolazione scolastica, del numero delle classi, delle esigenze dei
diversi tipi di scuola o istituto nonchª delle esigenze di funzionamento
dei distretti e dei relativi programmi di attivit·, dai competenti provveditori
agli studi con ordinativi tratti sui fondi messi a loro disposizione con
aperture di credito dal Ministero della pubblica istruzione. Per gli istituti
tecnici e professionali e di istruzione artistica dotati di personalit·
giuridica le aperture di credito ai provveditori agli studi comprendono,
oltre il contributo ordinario previsto nel decreto istitutivo dei singoli
istituti, gli eventuali contributi messi a disposizione dal Ministero ad
integrazione del contributo ordinario stesso.
4. Le aperture di credito di cui al comma 3, che possono essere emesse senza
limite di somma, sono soggette alla resa del conto, nei termini e con le
modalit· previste dagli articoli 60 e 61 della vigente legge di contabilit·
generale dello Stato. Il controllo sui rendiconti ¿ esercitato dalle ragionerie
regionali dello Stato e dalle delegazioni regionali della Corte dei Conti
competenti per territorio.
5. Il servizio di cassa delle istituzioni scolastiche, educative e dei distretti
scolastici ¿ affidato all'Ente poste Italiane, che lo gestisce attraverso
il servizio dei conti correnti postali. Le modalit· e le condizioni di svolgimento
del servizio di cassa, anche ai fini della graduale attuazione del predetto
sistema, sono regolate da apposita convenzione da stipulare tra l'Ente poste
italiane e i Ministeri del tesoro e della pubblica istruzione. Il Ministro
della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro emana le
istruzioni amministrativo-contabili necessarie.
6. I pagamenti sono effettuati unicamente su ordini di pagamento firmati,
oltre che dal presidente della giunta esecutiva del consiglio di circolo
o di istituto, da altro membro della giunta a tal fine designato dalla giunta
stessa e dal segretario.
7. Gli ordini di pagamento di spese disposte dal consiglio scolastico distrettuale
sono firmati dal presidente del consiglio stesso e da altro membro a tal
fine designato dal consiglio medesimo.
8. Per le assegnazioni di contributi per le attivit· di aggiornamento e
di fondi per l'acquisto dell'arredamento scolastico si applicano rispettivamente
le disposizioni degli articoli 283 e 97.
9. A decorrere dall'anno finanziario 1994 le spese per le supplenze annuali
e temporanee sono sostenute dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine
e grado con imputazione ai rispettivi bilanci e con applicazione dell'articolo
27, comma 4.
10. Il Ministro della pubblica istruzione ripartisce fra i provveditori
agli studi gli appositi stanziamenti di bilancio, sulla base della consistenza
provinciale del personale.
11. Il Ministro della pubblica istruzione ha facolt· di operare interventi
correttivi al fine di un riequilibrio delle assegnazioni fra le diverse
province. Le somme sono assegnate con ordini di accreditamento a rendicontazione
decentrata emessi in deroga ai limiti di somma stabiliti dall'articolo 56
del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.
Con il medesimo criterio, i provveditori agli studi assegnano alle istituzioni
scolastiche ed educative l'80 per cento delle somme accreditate, riservando
il residuo 20 per cento ad interventi relativi a imprevedibili sopravvenute
esigenze.
12. Al pagamento delle retribuzioni delle supplenze temporanee di breve
durata provvedono i capi di istituto ed i consigli di circolo e di istituto,
utilizzando le apposite risorse, entro i limiti dei finanziamenti a tal
fine previsti e nell'esercizio dei poteri di gestione di cui sono rispettivamente
responsabili nell'ambito dell'autonomia scolastica, in base ad effettive
inderogabili esigenze che impongano il ricorso a tali supplenze.
13. Gli enti, le istituzioni ed i privati che erogano contributi a favore
delle istituzioni di cui al precedente primo comma possono ottenere copia
del bilancio preventivo e del conto consuntivo.
14. Con regolamento del Ministro della pubblica istruzione, emanato di concerto
con il Ministro del tesoro, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, saranno stabilite le istruzioni necessarie per la
formazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e per i relativi
adempimenti contabili, nonchª per il riscontro della gestione finanziaria,
amministrativa e patrimoniale e il controllo dei costi anche su base comparativa.
15. Agli istituti o scuole di ogni ordine e grado, alle fondazioni, ad ogni
altra istituzione avente finalit· di educazione, ovvero di assistenza scolastica,
la autorizzazione per l'acquisto dei beni immobili, per l'accettazione di
donazioni, eredit· o legati ¿ concessa con decreto del prefetto della provincia
nella quale ha sede l'ente, su proposta del provveditore agli studi, osservate,
in quanto applicabili, le norme vigenti in materia.
16. Ai fini dell'autorizzazione all'accettazione di liberalit· disposte
con atti mortis causa, il prefetto della provincia d· comunicazione delle
relative disposizioni ai successibili ex lege mediante avviso ad apponendum
da pubblicarsi nelle forme prescritte dall'articolo 3 del regolamento approvato
con regio decreto 26 luglio 1896, n. 361.
17. Resta attribuita all'autorit· governativa centrale la competenza ad
autorizzare l'accettazione di donazioni, eredit· o legati disposti in favore
di persone giuridiche con l'obbligo che siano destinate a costituire il
patrimonio iniziale di fondazioni.
18. Restano ferme le vigenti disposizioni per quanto concerne l'autorizzazione
per l'acquisto, a titolo oneroso, di beni immobili il cui valore superi
lire 25.000.000 e per l'accettazione di donazioni, eredit· o legati che
comprendano beni immobili il cui valore superi la predetta somma. A tal
fine l'accertamento del valore ¿ effettuato attraverso apposite relazioni
di stima del competente Ufficio tecnico erariale.
19. I regolamenti relativi a premi o borse di studio concernenti tutti gli
altri istituti ed enti sono approvati dal provveditore agli studi.
20. I decreti prefettizi relativi alle autorizzazioni di cui al comma 15
devono essere pubblicati in sunto, a cura del Ministero della pubblica istruzione,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Art. 28 - Vigilanza torna in alto
1.
Il provveditore agli studi approva i bilanci preventivi e le eventuali variazioni
e i conti consuntivi delle istituzioni di cui all'articolo 26.
2. Il provveditore agli studi procede all'approvazione dei bilanci preventivi
sentita la giunta esecutiva del consiglio scolastico provinciale.
3. Il provveditore agli studi procede all'approvazione dei conti consuntivi
su parere di una commissione formata da due funzionari della carriera dirigenziale
o di qualifica funzionale non inferiore alla settima appartenenti uno all'ufficio
scolastico provinciale e l'altro alla competente ragioneria provinciale
dello Stato, nonchª da un rappresentante dei genitori degli allievi, membro
del consiglio scolastico provinciale preferibilmente esperto in materia
amministrativo-contabile.
4. La commissione di cui al comma 3 ha facolt· di richiedere i documenti
ritenuti opportuni per l'espletamento dei propri compiti e, previa autorizzazione
del provveditore agli studi, effettua, a mezzo di uno dei suoi componenti,
apposite verifiche presso i circoli didattici, gli istituti scolastici e
i distretti che hanno presentato il conto.
5. Dopo l'approvazione e comunque entro il 30 settembre dell'anno finanziario
successivo a quello a cui si riferiscono i conti consuntivi sono inviati
alla ragioneria regionale dello Stato competente per territorio per l'acquisizione
di informazioni e dati da servire ai fini dell'indirizzo unitario e del
coordinamento della finanza pubblica.
6. Il provveditore agli studi vigila altresú sul regolare funzionamento
degli organi collegiali di circolo e d'istituto. In caso di irregolarit·,
invita gli organi a provvedere tempestivamente ad eliminare le cause delle
irregolarit· stesse.
7. In caso di persistenti e gravi irregolarit· o di mancato funzionamento
del consiglio di circolo o di istituto e del consiglio scolastico distrettuale,
il provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale,
procede allo scioglimento del consiglio.
8. Per i motivi indicati al comma 7, il Ministro della pubblica istruzione,
sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, procede allo scioglimento
del consiglio scolastico provinciale.
9. In caso di conflitto di competenze tra organi a livello subprovinciale,
decide il provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale;
tra organi a livello provinciale decide il Ministero sentito il Consiglio
nazionale della pubblica istruzione.
Art. 29 - Istituzioni con personalit· giuridica torna in alto
1.
Negli istituti con personalit· giuridica, le funzioni del consiglio di amministrazione
sono esercitate dalla giunta esecutiva del consiglio di istituto, salve
le competenze proprie di quest'ultimo.
2. Il pagamento degli stipendi, assegni, indennit·, compensi e sussidi di
ogni natura al personale di qualsiasi categoria, addetto agli istituti di
cui al comma 1, che non sia fornito dagli enti pubblici locali e a loro
carico, ¿ effettuato direttamente da ciascun istituto a carico del proprio
bilancio, in base ai provvedimenti della competente autorit· scolastica
relativi alla nomina, allo svolgimento della carriera e alla cessazione
dal servizio di tale personale.
3. Il riscontro della gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale
delle istituzioni di cui al comma 1 ¿ affidato a due revisori dei conti,
dei quali uno ¿ nominato dal Ministero della pubblica istruzione e l'altro
dal Ministero del tesoro.
4. I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono
tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della
gestione degli istituti.
5. Agli istituti di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni
di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 28.
6. Gli enti, le istituzioni ed i privati che erogano contributi a favore
delle istituzioni di cui al comma 1 possono ottenere copia del bilancio
preventivo e del conto consuntivo.
CAPO VI - Norme comuni
Art. 30 - Categorie di eleggibili nei singoli organi collegiali torna in alto
1.
L'elettorato attivo e passivo per le singole rappresentanze negli organi
collegiali previste dalla presente parte spetta esclusivamente ai componenti
delle rispettive categorie partecipanti a tali organismi.
2. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti dei genitori
negli organi collegiali spetta ai genitori degli alunni, o a chi ne fa legalmente
le veci.
3. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti degli
alunni spetta agli studenti delle classi della scuola secondaria superiore,
qualunque sia la loro et·.
Art. 31 - Elezioni torna in alto
(modificato dal DL 28 agosto 1995 n. 361, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437)
1.
Le elezioni dei rappresentanti dei genitori e degli alunni nei consigli
di intersezione, di interclasse e di classe hanno luogo per ciascuna componente
sulla base di una unica lista comprendente tutti gli elettori. Ciascun elettore
puû votare la met· dei membri da eleggere se gli elegendi sono in numero
superiore a uno.
2. Le elezioni dei rappresentanti da eleggere nei consigli di circolo o
di istituto, nei consigli scolastici distrettuali, nei consigli scolastici
provinciali e nel Consiglio nazionale della pubblica istruzione hanno luogo
con il sistema proporzionale sulla base di liste di candidati per ciascuna
componente.
3. Le liste dei candidati sono contrassegnate da un numero progressivo riflettente
l'ordine di presentazione.
6. Nessun elettore puû concorrere alla presentazione di piˆ di una lista;
nessun candidato puû essere incluso in piˆ liste per elezioni dello stesso
livello nª puû presentarne alcuna.
7. Ciascuna lista puû comprendere un numero di candidati sino al doppio
del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna categoria.
8. Ogni elettore puû esprimere il proprio voto di preferenza per un solo
candidato quando il numero di seggi da attribuire alla categoria sia non
superiore a tre; puû esprimere non piˆ di due preferenze quando il numero
dei seggi da attribuire sia non superiore a cinque; negli altri casi puû
esprimere un numero di voti di preferenza non superiori a un terzo del numero
dei seggi da attribuire.
9. Il voto ¿ personale, libero e segreto.
Art. 32 - Liste dei candidati del personale docente torna in alto
1.
Per i rappresentanti del personale docente di ruolo e non di ruolo delle
scuole statali nel consiglio scolastico provinciale e nel Consiglio nazionale
della pubblica istruzione, le liste dei candidati debbono essere distinte
rispettivamente per la scuola materna, la scuola elementare, la scuola media,
gli istituti di istruzione secondaria superiore e gli istituti di istruzione
artistica. Sono, pertanto, eleggibili per i rispettivi posti solo docenti
appartenenti al grado e ordine di scuola da rappresentare.
2. Per quanto previsto dal comma 1 il personale docente dei licei artistici
e degli istituti d'arte esercita il diritto di elettorato unitamente al
personale docente degli istituti di istruzione artistica.
3. Per le elezioni del personale direttivo nel Consiglio nazionale della
pubblica istruzione, i presidi dei licei artistici e degli istituti d'arte
esercitano il diritto di elettorato unitamente al personale direttivo degli
istituti di istruzione artistica.
Art. 33 - Svolgimento delle elezioni torna in alto
(modificato dal DL 28 agosto 1995 n. 361, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437)
1.
Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono stabilite le modalit·
per lo svolgimento delle elezioni, per la proclamazione degli eletti e per
l'insediamento degli organi collegiali elettivi in applicazione del presente
titolo, e, in particolare per:
a) la formazione, a cura di ogni scuola, degli elenchi degli elettori divisi
per categoria;
b) l'istituzione di commissioni elettorali a vari livelli con la partecipazione
di persone facenti parte di tutte le categorie degli elettori;
c) la costituzione dei seggi con la nomina dei presidenti, degli scrutatori
e dei rappresentanti di lista, scelti tra le persone facenti parte di tutte
le categorie degli elettori;
d) lo svolgimento della propaganda elettorale che, al fine di non turbare
l'attivit· didattica, va fatta al di fuori delle ore di lezione;
e) la formazione delle liste, e la predisposizione dei vari tipi di schede;
e-bis) il numero degli elettori necessario per la presentazione delle liste
dei candidati alle elezioni degli organi collegiali della scuola e del Consiglio
nazionale della Pubblica Istruzione;
f) lo svolgimento dello scrutinio che, comunque, deve avvenire immediatamente
dopo la chiusura delle operazioni di voto;
g) la proclamazione degli eletti;
h) la convocazione dell'organo;
i) la presentazione di ricorsi con indicazione degli organi decidenti.
2. Le elezioni delle rappresentanze nei singoli organi collegiali, distinte
per ciascuna categoria rappresentata, sono effettuate, quando ¿ possibile,
congiuntamente.
3. Le votazioni si svolgono di norma in un giorno non lavorativo e in quello
successivo secondo le modalit· da stabilirsi in base al comma 1.
Art. 34 - Nomina dei membri e costituzione degli organi collegiali torna in alto
1.
Il comitato di valutazione dei docenti, il consiglio di intersezione, di
interclasse e di classe sono nominati con provvedimento del direttore didattico
o del preside.
2. Il consiglio di circolo o di istituto, il consiglio scolastico distrettuale
e il consiglio scolastico provinciale sono nominati con decreto del provveditore
agli studi.
3. Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione ¿ nominato con decreto
del Ministro della pubblica istruzione.
Art. 35 - Surroga dei membri cessati torna in alto
1.
Per la sostituzione dei membri elettivi degli organi collegiali a durata
pluriennale, di cui al presente titolo, venuti a cessare per qualsiasi causa,
o che abbiano perso i requisiti di eleggibilit·, si procede alla nomina
di coloro che, in possesso dei detti requisiti, risultino i primi fra i
non eletti delle rispettive liste. In caso di esaurimento delle liste si
procede ad elezioni suppletive.
2. I rappresentanti delle regioni e degli enti locali possono essere sostituiti
dai rispettivi organi nel caso siano intervenute nuove elezioni.
3. In ogni caso i membri subentrati cessano anch'essi dalla carica allo
scadere del periodo di durata dell'organo.
Art. 36 - Elezione e partecipazione dei genitori nelle scuole con particolari finalit· torna in alto
1.
I genitori residenti fuori dei comuni ove hanno sede le scuole o istituzioni
di cui all'articolo 6 , possono esercitare l'elettorato attivo esprimendo
il loro voto per corrispondenza.
2. La commissione elettorale ha cura di assicurare l'espressione diretta
e segreta del voto, secondo le modalit· stabilite con ordinanza del Ministro
della pubblica istruzione.
Art. 37 - Costituzione degli organi e validit· delle deliberazioni torna in alto
1.
L'organo collegiale ¿ validamente costituito anche nel caso in cui non tutte
le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.
2. Per la validit· dell'adunanza del collegio dei docenti, del consiglio
di circolo e di istituto, del consiglio scolastico distrettuale, del consiglio
scolastico provinciale e relative sezioni, del Consiglio nazionale della
pubblica istruzione e relativi comitati, nonchª delle rispettive giunte,
¿ richiesta la presenza di almeno la met· piˆ uno dei componenti in carica.
3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente
espressi, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso
di parit·, prevale il voto del presidente.
4. La votazione ¿ segreta solo quando si faccia questione di persone.
Art. 38 - Decadenza torna in alto
1. I membri eletti e quelli designati, i quali non intervengono, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive dell'organo di cui fanno parte, decadono dalla carica e vengono surrogati con le modalit· previste dall'articolo 35.
Art. 39 - Adunanze degli organi collegiali torna in alto
1. Le adunanze degli organi collegiali della scuola di cui al presente titolo si svolgono in orario compatibile con gli impegni di lavoro dei componenti eletti o designati.
Art. 40 - Regolamenti tipo torna in alto
1. In mancanza dei regolamenti interni previsti dal presente titolo gli organi collegiali operano sulla base di regolamenti tipo predisposti dal Ministero della pubblica istruzione.
Art. 41 - Rimborso spese ai componenti degli organi collegiali torna in alto
1.
La partecipazione agli organi collegiali previsti dal presente titolo ¿
gratuita.
2. Ai componenti degli organi collegiali a livello distrettuale e provinciale
spetta il rimborso delle spese di viaggio.
3. Ai componenti del Consiglio nazionale della pubblica istruzione spetta
il trattamento di missione nei casi e secondo le modalit· previsti dalle
vigenti disposizioni.
Art. 42 - Pubblicit· delle sedute del consiglio di circolo e istituto e del consiglio scolastico distrettuale torna in alto
1.
Alle sedute del consiglio di circolo e di istituto possono assistere gli
elettori delle componenti rappresentate nel consiglio e i membri dei consigli
circoscrizionali di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. Le sedute del consiglio scolastico distrettuale sono pubbliche.
3. Il consiglio di circolo e di istituto stabilisce nel proprio regolamento
le modalit· di ammissione in relazione all'accertamento del titolo di elettore
e alla capienza ed idoneit· dei locali disponibili, nonchª le altre norme
atte ad assicurare la tempestiva informazione e l'ordinato svolgimento delle
riunioni.
4. Il consiglio di circolo o d'istituto e il consiglio scolastico distrettuale
stabiliscono, nel proprio regolamento, le modalit· con cui invitare a partecipare
alle proprie riunioni rappresentanti della provincia, del comune o dei comuni
interessati, dei loro organi di decentramento democratico, delle organizzazioni
sindacali dei lavoratori dipendenti o autonomi operanti nel territorio,
al fine di approfondire l'esame di problemi, riguardanti la vita e il funzionamento
della scuola, che interessino anche le comunit· locali o componenti sociali
e sindacali operanti nelle comunit· stesse. Analogo invito puû essere rivolto
dal consiglio scolastico distrettuale ai rappresentanti dei consigli di
circolo o di istituto compresi nel suo ambito o dai consigli di circolo
o di istituto ai rappresentanti del consiglio scolastico distrettuale.
5. Per il mantenimento dell'ordine il presidente esercita gli stessi poteri
a tal fine conferiti dalla legge a chi presiede le riunioni del consiglio
comunale.
6. Qualora il comportamento del pubblico non consenta l'ordinato svolgimento
dei lavori o la libert· di discussione e di deliberazione, il presidente
dispone la sospensione della seduta e la sua ulteriore prosecuzione in forma
non pubblica.
7. Alle sedute del consiglio scolastico distrettuale e del consiglio di
circolo e di istituto non ¿ ammesso il pubblico quando siano in discussione
argomenti concernenti persone.
Art. 43 - Pubblicit· degli atti torna in alto
1.
Gli atti del consiglio di circolo o di istituto sono pubblicati in apposito
albo della scuola.
2. I pareri e le deliberazioni del consiglio scolastico distrettuale sono
pubblicati in apposito albo presso la sede del distretto e negli albi del
comune e dei comuni e delle scuole, compresi nel distretto; quelli del consiglio
scolastico provinciale sono pubblicati nell'albo del provveditorato agli
studi e negli albi dei distretti e delle scuole della provincia; quelli
del Consiglio nazionale della pubblica istruzione sono pubblicati nel bollettino
ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.
3. Non sono soggetti a pubblicazione all'albo gli atti concernenti singole
persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.
4. Si osservano inoltre le disposizioni in materia di accesso ai documenti
amministrativi, di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241.
CAPO VII - Organi collegiali della scuola materna
Art. 44 - Consigli di circolo di scuola materna torna in alto
1.
Presso ogni direzione didattica di scuola materna statale ¿ costituito il
consiglio di circolo. Esso ¿ formato secondo le disposizioni di cui all'articolo
8.
2. Il consiglio di circolo ha potere deliberante, oltre che per quanto riguarda
l'approvazione del bilancio preventivo, del conto consuntivo e in ordine
all'impiego dei mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico
del circolo, sui seguenti argomenti:
a) adozione del regolamento interno del circolo, che deve, fra l'altro,
stabilire le modalit· per la vigilanza dei bambini durante l'ingresso e
la permanenza nella scuola nonchª durante l'uscita dalla medesima;
b) determinazione dei criteri di attuazione degli orientamenti dell'attivit·
educativa e per l'organizzazione dell'attivit· medesima;
c) acquisto, conservazione e rinnovo delle attrezzature e del materiale
di gioco necessari al funzionamento del circolo;
d) le forme e le modalit· per lo svolgimento di iniziative assistenziali
che possano essere assunte dal circolo, per l'opera di prevenzione sanitaria
e per l'attivit· dell'assistenza sociale;
e) promozione di contatti con altri circoli al fine di realizzare scambi
di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative
di collaborazione;
f) partecipazione del circolo ad attivit· ricreative e ludiche di particolare
interesse educativo.
3. Per quanto non ¿ previsto nel presente articolo si applica quanto disposto
dall'articolo 10.
Art. 45 - Comitato per la valutazione del servizio dei docenti di scuola materna torna in alto
1. Per la composizione e il funzionamento del comitato per la valutazione del servizio dei docenti di scuola materna si applica quanto disposto dall'articolo 11.
Art. 46 - Collegio dei docenti di scuola materna torna in alto
1.
Presso ogni direzione didattica di scuola materna statale ¿ istituito il
collegio dei docenti. Esso ¿ composto dai docenti di ruolo e non di ruolo
del circolo ed ¿ presieduto dal direttore didattico. Fanno parte del collegio
anche i docenti di sostegno, che, ai sensi dell'articolo 315, comma 5, sono
contitolari delle sezioni interessate.
2. Il collegio dei docenti svolge i compiti di cui al comma 2, lettere b),
h), i), l), dell'articolo 7. Inoltre:
a) cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare
gli orientamenti educativi alle specifiche esigenze ambientali e dello sviluppo
psicofisico dei bambini;
b) provvede alla scelta delle attrezzature e del materiale di gioco;
c) adotta iniziative di sperimentazione metodologica nel quadro della disciplina
di cui all'articolo 277;
d) adotta iniziative per promuovere l'aggiornamento dei docenti e i rapporti
di informazione e di collaborazione con i genitori dei bambini.
3. Per quanto non previsto dal presente articolo si applica quanto disposto
dall'articolo 7.
Art. 47 - Norma transitoria sugli organi collegiali della scuola materna torna in alto
1.
Fino a quando non siano costituite le direzioni didattiche di scuola materna:
a) si estendono in quanto applicabili le norme del presente titolo sugli
organi di gestione;
b) il collegio dei docenti di scuola materna e il comitato per la valutazione
del servizio vengono istituiti presso la direzione didattica della scuola
elementare del circolo di appartenenza;
c) i docenti della scuola materna partecipano alle elezioni del consiglio
di circolo della scuola elementare in cui prestano servizio. Ai rappresentanti
del predetto personale sono riservati uno o due dei seggi da attribuire
al personale docente a seconda che i componenti del consiglio di circolo
siano rispettivamente 14 o 19.
CAPO VIII - Norme particolari
Art. 48 - Tutela delle minoranze nelle province di Trieste e di Gorizia torna in alto
1.
Nei consigli scolastici distrettuali e nei consigli scolastici provinciali
delle province di Trieste e di Gorizia un quarto dei rappresentanti del
personale docente delle scuole statali e un quinto dei rappresentanti dei
genitori degli alunni sono riservati rispettivamente ai docenti e ai genitori
degli alunni delle scuole statali con lingua d'insegnamento slovena.
2. Nei consigli scolastici distrettuali delle province di Trieste e di Gorizia
un quinto dei rappresentanti degli alunni ¿ riservato agli alunni delle
scuole statali con lingua di insegnamento slovena.
3. Nelle stesse province i consigli scolastici distrettuali e i consigli
scolastici provinciali sono tenuti, quando trattano problemi comunque riguardanti
il funzionamento delle scuole con lingua di insegnamento slovena e i piani
provinciali relativi ai corsi di istruzione degli adulti e alle attivit·
di educazione permanente e di istruzione ricorrente degli adulti di lingua
materna slovena, a richiedere il parere della commissione di cui all'articolo
624.
4. Tali consigli, qualora assumano, nel loro compito di formulazione del
programma, decisioni difformi dal parere di cui al comma 3, debbono adeguatamente
motivarne le ragioni di merito.
5. Qualora trattasi di delibere adottate dai predetti organi nelle anzidette
materie da inviare alle competenti autorit· per le ulteriori determinazioni,
sono allegati i pareri espressi dalla commissione di cui al comma 3.
Art. 49 - Disposizioni particolari per le province di Trento e Bolzano torna in alto
1. Sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia di organi collegiali della scuola per le province di Trento e di Bolzano.
Art. 50 - Conservatori di musica. Accademie di belle arti. Accademie nazionali di danza e d'arte drammatica e Istituti superiori per le industrie artistiche torna in alto
1.
Le norme del presente titolo non si applicano ai conservatori di musica,
alle accademie di belle arti, all'Accademia nazionale d'arte drammatica
all'Accademia nazionale di danza ed agli Istituti superiori per le industrie
artistiche, salvo quelle che si riferiscono al comitato di valutazione di
cui all'
articolo 11; al Consiglio nazionale della pubblica istruzione e, nell'ambito
di questo ultimo, ai consigli di disciplina e per il contenzioso.
2. Alle istituzioni di cui al comma 1 si applicano le norme della Parte
II, titolo VI.